IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del  titolo  V
del  libro  V,  nonche'  gli  articoli  2403,   2409-quinquiesdecies,
2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; 
  Vista la legge 13 maggio 1997,  n.  132,  recante  nuove  norme  in
materia di revisori contabili; 
  Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2006,  n.  28,  recante
attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili di competenze sul registro dei revisori contabili; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE  in  materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  ed  in
particolare gli articoli 51 e 52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102
e seguenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dello sviluppo  economico  e  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «affiliata di una  societa'  di  revisione  legale»:  un  ente
legato alla societa' di revisione tramite la  proprieta'  comune,  la
direzione comune o una relazione di controllo; 
    b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; 
    c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi
dell'articolo 16; 
    d)  «ente  di  revisione  di  un  Paese  terzo»:  un  ente   che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede
in un Paese terzo; 
    e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel  consolidamento
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; 
    f) «Paese  terzo»:  uno  Stato  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea; 
    g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale
sono iscritti i revisori legali e le societa'  di  revisione  legale,
istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1; 
    h) «relazione di revisione legale»: il  documento  contenente  il
giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui  e'  stato  conferito
l'incarico di revisione e  che  e'  firmato  dal  responsabile  della
revisione; 
    i) «responsabile della revisione»: 
      1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 
      2) il  soggetto,  iscritto  nel  Registro,  responsabile  dello
svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato  conferito  ad  una
societa' di revisione legale; 
    l) «rete»: la  struttura  alla  quale  appartengono  un  revisore
legale o una societa' di revisione legale, che  e'  finalizzata  alla
cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o
dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o  una  direzione
comuni e condivide prassi  e  procedure  comuni  di  controllo  della
qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una  parte
rilevante delle risorse professionali; 
    m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del  presente
decreto legislativo o, nel caso in cui sia  effettuata  in  un  altro
Stato membro dell'Unione europea,  alle  disposizioni  di  attuazione
della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
    n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata  a  esercitare
la revisione legale ai sensi del codice civile e  delle  disposizioni
del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro  ovvero  una
persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro
Stato membro dell'Unione  europea  ai  sensi  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
    o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che  effettua
la revisione dei  conti  annuali  o  dei  conti  consolidati  di  una
societa' avente sede in un paese non appartenente all'Unione europea; 
    p) «revisore del gruppo»: il revisore legale  o  la  societa'  di
revisione  legale  incaricati  della  revisione  legale   dei   conti
consolidati; 
    q) «societa' di  revisione  legale»:  una  societa'  abilitata  a
esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente  decreto  legislativo  e  iscritta   nel   Registro   ovvero
un'impresa abilitata a esercitare la revisione  legale  in  un  altro
Stato membro dell'Unione  europea  ai  sensi  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
    r) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    s) «TUIF»: il  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58. 
 
          Avvertenza. 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 giugno 2006, n. L 157. 
              - La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          14 agosto 1978, n. L 222. 
              - La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          18 luglio 1983, n. L 193. 
              - La direttiva 84/253 e' pubblicata nella  G.U.C.E.  12
          maggio 1984, n. L 126. 
              - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7  luglio  2009,
          n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2009,
          n. 161, S.O. cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
                                                          «Allegato B 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.» 
              -  Il  testo  dell'art.  2409-noviesdecies  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2409-noviesdecies (Norme applicabili e  revisione
          legale). - Al consiglio di amministrazione si applicano, in
          quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis,  2381,  2382,
          2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392,
          2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395. 
              La revisione  legale  dei  conti  e'  svolta  ai  sensi
          dell'art. 2409-bis, primo comma.». 
              - Gli articoli 2403, 2477,  2624  e  2635,  del  codice
          civile, cosi' recitano: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». 
              «Art. 2477  (Controllo  legale  dei  conti).  -  L'atto
          costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze  e
          poteri,  la  nomina  di  un  collegio  sindacale  o  di  un
          revisore. 
              La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se  il
          capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito
          per le societa' per azioni. 
              La  nomina   del   collegio   sindacale   e'   altresi'
          obbligatoria se per due esercizi  consecutivi  siano  stati
          superati due dei limiti indicati dal primo comma  dell'art.
          2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi,
          due dei predetti limiti non vengono superati.». 
              «Art.  2624   (Falsita'   nelle   relazioni   o   nelle
          comunicazioni   delle   societa'   di   revisione).   -   I
          responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire
          per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o
          in  altre  comunicazioni,  con  la   consapevolezza   della
          falsita' e l'intenzione di ingannare  i  destinatari  delle
          comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
          concernenti  la  situazione   economica,   patrimoniale   o
          finanziaria della societa', ente o  soggetto  sottoposto  a
          revisione,  in  modo  idoneo  ad  indurre   in   errore   i
          destinatari delle comunicazioni sulla predetta  situazione,
          sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un  danno
          patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.». 
              «Art. 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o  promessa
          di utilita'). - Gli amministratori, i direttori generali, i
          dirigenti preposti alla redazione dei  documenti  contabili
          societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili  della
          revisione,  i  quali,  a  seguito  della  dazione  o  della
          promessa  di  utilita',  compiono  od  omettono  atti,   in
          violazione  degli  obblighi  inerenti  al   loro   ufficio,
          cagionando nocumento alla  societa',  sono  puniti  con  la
          reclusione sino a tre anni. 
              La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
          l'utilita'. 
              La pena e' raddoppiata se si  tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              Si procede a querela della persona offesa.». 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  1992,  n.
          37, S.O. 
              - La legge 13 maggio 1997, n. 132, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1997, n. 116. 
              - Il decreto legislativo 23 gennaio  2006,  n.  28,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2006, n. 30. 
              - Il decreto legislativo 24  febbraio1998,  n.  58,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O. 
              - Il testo dell'art. 102,  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come modificato dal presente
          decreto, recita: 
              «Art. 102 (Revisione legale  del  bilancio).  -  1.  Il
          bilancio   delle   imprese   di    assicurazione    e    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica e delle sedi  secondarie  nel  territorio  della
          Repubblica di imprese di  assicurazione  e  riassicurazione
          con sede legale in  uno  Stato  terzo  e'  corredato  dalla
          relazione di un  revisore  legale  o  di  una  societa'  di
          revisione  legale  iscritti  nell'apposito   registro.   Se
          l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa'
          di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori  e'
          un attuario iscritto nell'albo professionale  di  cui  alla
          legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico  di  revisione
          legale e' conferito  ad  un  revisore  legale,  si  applica
          l'art. 103. 
              2. La relazione del revisore legale o della societa' di
          revisione   legale,   e'    corredata    dalla    relazione
          dell'attuario che esprime  un  giudizio  sulla  sufficienza
          delle riserve tecniche dell'impresa,  avuto  riguardo  alle
          disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
          tecniche attuariali. 
              3. Alle imprese i  cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni sulla revisione legale dei conti di  cui  alla
          sezione VI del capo II  del  titolo  III  del  testo  unico
          dell'intermediazione  finanziaria,   ad   eccezione   degli
          articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2,  e  159,
          comma 1. 
              4. L'impugnazione della deliberazione  assembleare  che
          approva il bilancio delle imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che  ne
          disciplinano i criteri di redazione, puo'  essere  proposta
          dall'ISVAP nel termine di sei  mesi  dall'iscrizione  della
          relativa deliberazione nel registro delle imprese. 
              5. (Abrogato).». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
          vedi note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 9  aprile  1991,  n.  127,
          vedi note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2006/43/CE vedi note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          vedi note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          vedi note alle premesse.